DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI INTERNE RIGUARDANTI LE TRASMISSIONI TELEVISIVE
1.NOTIZIARI
a.Disposizioni generali:
I notiziari devono garantire l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione.
I notiziari devono altresì assicurare, soprattutto in periodi di campagna elettorale, il rispetto del pluralismo politico permettendo l’accesso a tutti i soggetti politici nel rispetto della par condicio.
b.Pubblicità e notiziari:
La trasmissione di notiziari può essere interrotta da pubblicità o televendite solamente una volta per ogni periodo di almeno trenta minuti.
Le comunicazioni commerciali devono essere sempre evidenti nella loro caratteristica di pubblicità (segnalazione adeguata, schermo diviso con divisione o stacco dell’immagine, avvisi acustici) e distinguibili dall’informazione o dal servizio che il giornalista sta trasmettendo.
E’ comunque vietato trasmettere dalle ore 07.00 alle 24.00 le propagande di servizi di tipo interattivo con numerazione telefonica e sovrapprezzo (hot line, servizi di cartomanzia..).
Al giornalista è vietato fare pubblicità, a meno che non si tratti di spot a titolo gratuito e nell’ambito di iniziative che non abbiano carattere speculativo
E’ vietato l’inserimento di prodotti a fini commerciali all’interno dei notiziari, è altresì vietata la sponsorizzazione[1] di telegiornali e di notiziari aventi carattere politico.
c.Minori e notiziari
Nell’ambito dell’informazione giornalistica le immagini del minore coinvolto in fatti di cronaca devono essere oscurate in modo da non renderlo riconoscibile o identificabile in alcun modo, salvo che la riproduzione dell’immagine non sia giustificata dall’utilità sociale della notizia.
E’ lecita la diffusione di immagini che ritraggono un minore in momenti di svago e di gioco dando positivo risalto a qualità del minore o al contesto familiare in cui si sta formando. Resta comunque fermo l’obbligo per il giornalista di acquisire l’immagine stessa correttamente, senza inganno e in un quadro di trasparenza, nonché di valutare, volta per volta, eventuali richieste di opposizione da parte del minore o dei suoi familiari.
Durante i programmi di informazione le emittenti televisive si impegnano ad evitare la diffusione di immagini violente o di argomento sessuale se non necessarie alla comprensione della notizia. Più in generale all’interno dei programmi di informazione non devono comparire scene idonee a causare turbamento psichico o morale nel minore (salvo non sia strettamente necessario e previo avviso da parte del giornalista televisivo).
2.TUTELA DEI MINORI
a.Disposizioni generali
Deve essere garantita la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona; in particolare deve essere protetta la dignità, il benessere, la salute e l’armonico sviluppo fisico e psichico del minore.
Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto della normativa sulla privacy con particolare attenzione alla riservatezza e tutela dell’identità personale.
Sono vietate le trasmissioni televisive che contengono messaggi subliminali o incitamenti all’odio o alla discriminazione sessuale, di razza, genere o altra natura, nonché scene di pornografia o violenza gratuita
Tutta la programmazione, compresi trailer, promo di programmi e pubblicità non devono ledere lo sviluppo della personalità dei minori, in particolare i messaggi pubblicitari non devono presentare minori in atteggiamenti pericolosi (violenti o aggressivi) o intenti all’uso di alcol o stupefacenti.
Nessun messaggio pubblicitario deve esortare direttamente o indirettamente il minore all’acquisto abusando della loro naturale credulità ed inesperienza e non deve indurre in errore sulle caratteristiche dei prodotti a loro indirizzati, per lo più giocattoli.
E’ vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta o vietati ai minori di 18 anni; la trasmissione di film vietati ai minori di 14 anni è ammessa nella fascia oraria dalle 23:00 alle 07:00 accompagnata da ripetuti avvertimenti visivi.
Le trasmissioni sportive devono contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di lealtà e rispetto dell’avversario per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell’ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
b.Obblighi specifici in relazione alle diverse fasce orarie:
Ore 07.00/23.00 “la televisione per tutti”
E’ necessario specificare i programmi dedicati ai minori e segnalare i programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta o quelli adatti unicamente ad un pubblico adulto.
Devono essere adottati chiari ed evidenti sistemi di segnalazione iconografica (bollino rosso e avvertimento che si tratta di programma non adatto ai minori) che avvertano dell’adeguatezza o meno dei programmi trasmessi in relazione all’età degli utenti. Tali avvisi devono comparire all’inizio di ogni blocco di trasmissione (quindi anche dopo un’interruzione pubblicitaria).
Per quanto riguarda i programmi di informazione si richiamano gli obblighi di cui al punto n. 1 lett.c).
Ore 16.00/19.00 “la televisione per i minori”
I messaggi pubblicitari rivolti ai minori devono presentare caratteri di discontinuità riconoscibili con il programma in corso.
Sono vietate le pubblicità in favore di alcune categorie di prodotti il cui consumo è vietato ai minori quali superalcolici, (il divieto vale anche per gli alcolici se reclamizzati durante programmi specificamente indirizzati ai minori nonché 15 minuti prima e dopo gli stessi) sigarette, servizi telefonici a pagamento o di intrattenimento, profilattici.
E’ vietata l’interruzione pubblicitaria all’interno di programmi specificamente indirizzati ai minori di durata inferiore ai 30 minuti (ad esempio cartoni animati)
c.Sulla partecipazione e sull’utilizzo dell’immagine del minore
La partecipazione a titolo gratuito dei minori a trasmissioni televisive è ammessa previa firma della liberatoria da parte del genitore esercente la potestà o di chi ne fa le veci, prestando particolare attenzione ai contenuti dei programmi in cui viene ospitato.
Durante le trasmissioni in cui sono ospiti minori, non devono essere affrontati con loro argomenti scabrosi o rivolte domande allusive alla loro intimità e a quella dei loro familiari, non devono essere trasmesse immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati ed in ogni caso deve essere garantito l’assoluto anonimato, non devono essere utilizzati minori con gravi patologie o disabili per scopi propagandistici o per qualsiasi altra ragione che sia in contrasto con i loro diritti e che non tenga conto della loro dignità; non devono essere intervistati minori in situazioni di grave crisi e i minori non devono assistere a dibattiti in cui si discute se sia opportuno il loro affidamento ad un genitore o a un altro, se sia giustificato un loro allontanamento da casa o un’adozione, se la condotta di un genitore sia stata più o meno dannosa; è vietato utilizzare i minori in grottesche imitazioni degli adulti.
Non può essere diffusa l’immagine del minore senza il consenso del genitore esercente la potestà o di chi ne fa le veci.
Nell’ambito dell’informazione giornalistica si richiamano i doveri di cui al punto n.1 lett. c)
3.PUBBLICITA’
a.Disposizioni generali
Le comunicazioni commerciali (pubblicità, banner, sponsorizzazioni, telepromozioni e televendite) devono essere prontamente riconoscibili come tali, deve pertanto essere inserita sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita.
I messaggi pubblicitari non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso (salvo televendite che siano caratterizzate da un deciso cambio di contesto scenico che ne renda riconoscibile la natura promozionale).
La pubblicità e le televendite che sono la parodia di un determinato programma non devono essere trasmesse prima, dopo o durante lo stesso programma imitato.
Gli spot adiacenti ai cartoni animati non possono rappresentare gli stessi personaggi dei cartoni.
I messaggi pubblicitari e le televendite non possono essere diffusi con una potenza sonora superiore a quella del programma.
b.Contenuto della pubblicità:
Sono proibite le pubblicità occulte (presentazione di beni o del marchio di un produttore eseguita in modo ingannevole) o che utilizzano tecniche subliminali.
Le comunicazioni commerciali devono rispettare la dignità umana e non trasmettere messaggi di discriminazione di qualunque genere, non devono incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o gravemente pregiudizievoli per l’ambiente.
È proibita qualsiasi forma di pubblicizzazione per sigarette e altri prodotti a base di tabacco.
Gli spot di determinati prodotti sono soggetti a limiti: in particolare le pubblicità di bevande alcoliche non possono rivolgersi specificatamente ai minori (e non possono rappresentare minori intenti al consumo di alcol) né incoraggiare l’uso smodato di tali prodotti, è altresì vietata la trasmissione di tali spot nella fascia oraria dalle 16:00 alle 19:00 ovvero all’interno dei programmi rivolti ai minori.
Sono parimenti vietate le pubblicità di medicinali e cure mediche ottenibili esclusivamente su prescrizione medica
I messaggi pubblicitari non possono fare richiamo a persone che presentano regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualità.
Nessun messaggio pubblicitario deve esortare direttamente o indirettamente il minore all’acquisto abusando della loro naturale credulità ed inesperienza e non deve indurre in errore sulle caratteristiche dei prodotti a loro indirizzati, per lo più giocattoli.
c.Posizionamento della pubblicità:
Gli spot pubblicitari isolati devono costituire eccezioni e sono inseribili nel corso di programmi solo se non ne pregiudichino l’integrità ed il valore.
Sono ammessi spot isolati all’interno della trasmissione di eventi sportivi durante le pause di gioco; durante le partite di calcio le interruzioni non devono comunque essere superiori a sei per tempo regolamentare.
Tra la fine di un’interruzione pubblicitaria e l’inizio di quella successiva devono di norma trascorrere almeno 20 minuti.
L’inserimento di pubblicità durante gli eventi musicali deve rispettare gli intervalli che abitualmente vengono effettuati nelle sale teatrali, sono consentite ulteriori due interruzioni per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata dell’evento (se la durata è superiore a 110 minuti le interruzioni possono essere tre più una supplementare per ogni 30 minuti di durata programmata ulteriore ai 110 minuti)
La trasmissione di notiziari può essere interrotta da pubblicità o televendite solamente una volta per ogni periodo di almeno trenta minuti (punto n. 1 lett. b).
I programmi per bambini con durata superiore ai trenta minuti possono essere interrotti soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti.
d.Inserimento di prodotti a fini commerciali
E’ consentito l’inserimento di prodotti a scopo commerciale all’interno dei programmi trasmessi: opere cinematografiche, film, serie tv, programmi sportivi e programmi di intrattenimento leggero ad esclusione di programmi per bambini e telegiornali.
L’inserimento dei prodotti può avvenire sia dietro corrispettivo monetario che dietro fornitura gratuita di beni e servizi.
E’ assolutamente vietato l’inserimento di prodotti a base di tabacco, sigarette e prodotti derivati, di medicinali e cure mediche ottenibili previa prescrizione.
Il contenuto e la programmazione delle trasmissioni con inserimento di prodotti non devono essere influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l’indipendenza editoriale di DI.TV
L’inserimento dei prodotti non deve in alcun modo incoraggiare direttamente l’acquisto o la locazione dei beni commercializzati, in particolare facendo riferimenti promozionali a tali beni, né attribuendone indebito rilievo; i telespettatori saranno adeguatamente informati dell’inserimento di prodotti ad uso commerciale all’interno della trasmissione tramite avvisi a inizio e fine della trasmissione nonché alla ripresa dopo un’interruzione pubblicitaria.
[1] Per sponsorizzazione si intende l’abbinamento, ai fini promozionali, del nome o di un marchio di un prodotto (o del produttore) ad uno specifico programma